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Circolare CONI sui Defibrillatori Luglio 2017

Circolare del CONI del 4 luglio 2017

I principali contenuti della circolare CONI del 4 luglio

Con la definitiva entrata in vigore dell’obbligo del defibrillatore per le associazioni e società sportive, il 4 luglio è stata emanato dal CONI una circolare contenente precisazioni riguardo dotazione ed uso dei dispositivi.

Con Decreto 26 giugno 2017 del Ministero della Salute, adottato di concerto con il ministro dello Sport, sono state fissate le linee guida sulla dotazione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

Chi deve dotarsi di un defibrillatore

Come indicato dal decreto e precisato dal CONI:

  • ciascun impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico;
  • occorre garantire la presenza di un soggetto debitamente formato all’uso del defibrillatore semiautomatico in occasione di ciascuna competizione sportiva che sia stata inserita nel calendario delle FSN e delle DSA, nonché durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli Enti di Promozione Sportiva e da altre associazioni e società dilettantistiche.

Adempimenti per le Associazioni Sportive dal 1 luglio

Pertanto le associazioni e le società sportive devono:

  • assicurare che l’impianto utilizzato per la loro attività sia dotato un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
  • garantire, preliminarmente ad ogni ‘gara’ che il defibrillatore sia perfettamente funzionante e regolarmente mantenuto;
  • accertarsi e garantire la presenza di una persona debitamente formata all’uso del defibrillatore ovvero di altro dispositivo salvavita.

L’assenza del defibrillatore presso un impianto sportivo (ferme le responsabilità civili e penali) pregiudicherà la realizzazione dell’evento sportivo all’interno dell’impianto.

Gare che non necessitano di un defibrillatore

Deroghe sono previste per tutte le gare che si tengono fuori degli impianti (sia coperti che scoperti) e per le attività sportive di cui all’articolo 5 comma 3 del DM 24 aprile 2013 – bocce (ma non le bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili – nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio elencate nell’allegato A al decreto 26 giugno 2017 .

Per informazioni su corsi blsd e offerte sui defibrillatori:

 

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