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Entra in vigore il DL del 12 aprile 2019 relativo alle norme tecniche di prevenzione incendi

Il 20 ottobre 2019, trascorsi i 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (N° 95 del 23/04/19), entra in vigore il Decreto del 12 aprile 2019 relativo alle norme tecniche di prevenzione incendi, a modifica del precedente Decreto del 3 agosto 2015, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.


La modifica del DL proviene dalla necessità di proseguire l’azione di semplificazione dell’attuale normativa che regolamenta la prevenzione degli incendi, più vicino agli standard internazionali e con maggiore impiego delle tecnologie disponibili oggigiorno.


Le modifiche al codice di prevenzione incendi prevede l‘eliminazione del “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.


Con l’entrata in vigore del DL, termina il periodo transitorio (durato circa 4 anni) di applicazione volontaria del codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.


Sono 42 le attività soggette a modifica rispetto alla regolamentazione precedente, comprese nell’Allegato 1 del DPR n. 151/2011, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale.
All’interno del DL 12 aprile 2019, vengono introdotti 2 nuovi elementi:

  1. Ampliamento del campo di applicazione del DM 3 agosto 2015 e s.m.i. ad alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell’allegato I al DPR n. 151/2011)
  2. Obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dei “criteri tecnici di prevenzione incendi“.

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 15 ottobre 2019 inoltre, ha ritenuto opportuno evidenziare i principali elementi di novità introdotti dal DM 12 aprile 2019 entrato in vigore lo scorso 20 ottobre.


L’articolo 2 del Decreto Ministeriale del 12 aprile 2019 ha ampliato l’elenco delle attività ricomprese in allegato I del D.P.R. 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del c.d. Codice di prevenzione incendi; si segnalano, ad esempio, le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 che, invece, erano escluse dall’originario campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015.

Per le attività di nuova realizzazione, con esclusione di quelle puntualmente elencate al successivo art. 3, le norme tecniche allegate al Codice diventano l’unico strumento di progettazione ammesso.


Nei commi 3 e 4 sono fornite indicazioni riguardo alle modalità di progettazione per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o ampliamenti dopo l’entrata in vigore del decreto in argomento.


Al comma 5, viene previsto che le norme allegate al Codice possano essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio, non solo delle attività “sottosoglia”, ossia che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del D.P.R. 151/2011, ma anche per quelle che non sono elencate nel citato D.P.R.; le attività del comma 5 che optano per l’applicazione del nuovo approccio progettuale sono esonerate dall’applicazione delle normative di tipo tradizionale.


L’articolo 3 del D.M. 12 aprile 2019 ha introdotto nel Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 l’articolo 2-bis che definisce le modalità applicative alternative.
Si fa salva la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale (elencate all’art. 5, comma 1 bis) in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per talune attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse (ad esempio, il responsabile di un’attività ricettiva turistico alberghiera potrà ancora optare tra l’applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. o del D.M. 9 agosto 2016).


Per tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto doppio binario. Nella circolare – in allegato – è presente in tal senso uno schema riepilogativo delle indicazioni sopra illustrate.

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