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Novità ECM per il triennio 2017 – 2019

Durante il convegno “Le professioni sanitarie ed il sistema ECM tra presente e futuro” tenutosi a fine 2016 a Roma e organizzato dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Cogeaps), sono stati condivisi i dati sull’ultimo triennio Ecm e delineato i punti chiave del triennio 2017/2020.

Innanzitutto va evidenziato il fatto che l’analisi dei dati di fruizione del triennio 2014-2016 hanno evidenziato una sostanziale stabilità della formazione residenziale e, al contempo, un notevole aumento della  formazione a distanza che ha visto l’erogazione di più di 2000 corsi per oltre un milione di partecipanti.

Purtroppo, non tutti i medici sono comunque riusciti a ottenere il numero di crediti obbligatori per il triennio appena trascorso ma fortunatamente la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha concesso una proroga (valida per tutto il 2017) per chi è rimasto indietro nel triennio 2014/2016, che permetterà ai “ritardatari” di rimettersi in pari con i crediti formativi, potendo acquisire il 50% del punteggio complessivo.

Va precisato che i crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non rientreranno ovviamente nel soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio successivo.

Quali sono le sanzioni per chi non si mette in regola?

Durante il convegno è stato ribadito che l’obbligo formativo non risponde solo alla deontologia ma è stato ricordato che le sanzioni per chi non si aggiorna esistono e sono demandante agli Ordini.

Chi non è in regola rischia, infatti, l’estromissione dall’Albo dei Medici Competenti e di non poter ricoprire determinati incarichi in Enti pubblici e nel privato accreditato.

La certificazione ECM diviene inoltre un requisito fondamentale per retribuzione, carriera e per trovare impieghi. Il raggiungimento degli obiettivi posti dall’obbligo formativo determina, infatti, gli scatti contrattuali dopo 5 e 15 anni oltre alla selezione e la valutazione dei dirigenti di strutture complesse.

Chiuso il 2016, passiamo alle novità per
il nuovo triennio 2014-2017

– Come potranno essere acquisiti i crediti ECM?

Ogni professionista sanitario potrà ottenere i crediti ECM seguendo corsi, convegni eventi secondo le seguenti tipologie:

  • Formazione residenziale classica (RES).
  • Convegni, congressi, simposi e conferenze (RES).
  • Videoconferenza (RES).
  • Training individualizzato (FSC).
  • Gruppi di miglioramento (FSC).
  • Attività di ricerca (FSC)
  • FAD con strumenti informatici/cartacei (FAD).
  • E-learning (FAD).
  • FAD sincrona (FAD) su cui a breve pubblicheremo un articolo dedicato per descrivere nel dettaglio quali saranno le novità e come organizzarsi
  • Formazione blended.
  • Docenza, tutoring ed altro.

– Quanti crediti bisogna acquisire?

I crediti da acquisire nel triennio 2017/2019 sono sempre 150. Ma ecco che entra in gioco la prima novità: la Premialità, verrà infatti  premiata la regolarità formativa pregressa:

  • Per chi nel triennio precedente ha ottenuto dagli 80 ai 120 crediti, avrà uno sconto di 15 crediti per il triennio 2017/2019.
  • Per chi nel triennio precedente ha ottenuto dai 121 ai 150 crediti, avrà uno sconto di 30 crediti per il triennio 2017/2019.

Inoltre, viene abolito l’obbligo annuale che prevedeva un minimo di 25 crediti ed un massimo di 75 crediti annui.

– Come dovrà essere organizzata la distribuzione triennale dei crediti formativi Ecm?

In merito a questo punto, entra in gioco un’altra novità del triennio in corso: la flessibilità e il dossier formativo.

La flessibilità permetterà al professionista di organizzare liberamente la distribuzione triennale programmando il proprio Dossier Formativo triennale, secondo gli obiettivi nazionali fissati dall’Agenas.

L’adesione al Dossier non è obbligatoria, ma permetterà ai medici che aderiscono di ottenere un bonus di 30 crediti, cosi distribuiti:

  • 10 per il triennio 2017/2019
  • 20 per il triennio 2020/2022

Il dossier formativo potrà essere:

  • individuale;
  • di gruppo;
  • organizzativo.

Il professionista potrà partecipare a più gruppi e più organizzazioni.

– Ultima novità: l’autoformazione

Nel triennio in corso viene data maggiore importanza all’autoformazione costituita da corsi accreditati Ecm, ma anche da esperienze formative senza accreditamento Ecm, svolte in autonomia dal professionista (per un massimo del 10% dell’obbligo formativo).

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